(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
                       Rapporto a meta' tempo 

 
    

 
  Le unita' sanitarie locali possono istituire, in via  sperimentale,
nel  quadro  della  programmazione  regionale  ed  in   relazione   a
particolari esigenze di servizio nell'interesse dell'utenza, e previa
consultazione con le organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  47
della legge numero 833/78, posti di ruolo con rapporto a meta'  tempo
nel limite massimo del 5%  dei  posti  di  organico  a  orario  pieno
previsti  per  ciascuna  posizione  funzionale,  con  esclusione  dei
profili professionali per cui sia richiesto il diploma  di  laurea  e
delle posizioni funzionali di coordinamento  e/o  di  responsabilita'
operative dove l'orario di servizio e' articolato su 24 ore. 
  L'istituzione  di  posti  con  rapporto  a  meta'  tempo  non  puo'
comportare   modifiche   quantitative   delle    piante    organiche,
considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari  a  un  posto  a
orario pieno e viceversa. 
  L'assunzione in un posto con rapporto a  meta'  tempo  comporta  la
prestazione del 50% dell'orario di lavoro; 
  tale orario e' comunque articolato su 5 giorni settimanali. 
  Salvo quanto previsto al comma successivo, al rapporto di lavoro  a
meta' tempo si applicano tutte le disposizioni, in tema  di  diritti,
doveri e  incompatibilita',  previste  per  il  normale  rapporto  di
lavoro, ivi  compresa  l'incompatibilita'  assoluta  con  ogni  altro
rapporto di lavoro pubblico o privato e  qualsiasi  attivita'  libero
professionale. 
Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a meta'  tempo  e'
  pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti  al
  personale con orario pieno, ivi compresa  l'indennita'  integrativa
  speciale. La  progressione  economica  sullo  stipendio  e'  quella
  prevista  per  il  restante  personale  calcolata  sul  50%   dello
  stipendio spettante al personale di  pari  posizione  funzionale  a
  orario intero. Il personale con rapporto a  meta'  tempo  non  puo'
  eseguire prestazioni 
oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo'  fruire  di  benefici
che comportino riduzioni di lavoro (esempio: diritto allo studio). 
  La copertura dei posti con  rapporto  a  meta'  tempo  avviene  nel
rispetto  delle  normative  concorsuali  previste   dalla   normativa
vigente. 
  In ogni caso,  prima  dell'attivazione  delle  suddette  procedure,
l'unita' sanitaria locale deve consentire  al  proprio  personale  di
ruolo gia' in servizio la possibilita' di  optare  per  i  posti  con
rapporto a meta' tempo. 
  In  caso  di  opzioni   superiori   ai   posti   disponibili,   per
l'assegnazione si applicano i criteri di cui all'art. 40 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/79. 
  Analoghe procedure si  applicano  nel  caso  di  richieste  per  il
passaggio a posti a orario pieno. 
  Le richieste di passaggio a rapporto a meta' tempo o viceversa sono
possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente  passaggio
o dall'assunzione. 
  Il dipendente con rapporto di lavoro a meta' tempo ha diritto a  26
giornate di congedo ordinario in  quanto  il  suo  orario  di  lavoro
settimanale e' articolato su 5 giornate lavorative. 
  La parte pubblica si impegna ad attivare con la massima urgenza  le
iniziative necessarie per regolare, con apposita legge,  gli  aspetti
previdenziali e di quiescenza dell'istituto di cui  trattasi  nonche'
del rapporto a tempo parziale degli ex medici condotti.