Art. 18. Rapporto a meta' tempo Le unita' sanitarie locali possono istituire, in via sperimentale, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio nell'interesse dell'utenza, e previa consultazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 47 della legge numero 833/78, posti di ruolo con rapporto a meta' tempo nel limite massimo del 5% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative dove l'orario di servizio e' articolato su 24 ore. L'istituzione di posti con rapporto a meta' tempo non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. L'assunzione in un posto con rapporto a meta' tempo comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' comunque articolato su 5 giorni settimanali. Salvo quanto previsto al comma successivo, al rapporto di lavoro a meta' tempo si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero professionale. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a meta' tempo e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale a orario intero. Il personale con rapporto a meta' tempo non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di lavoro (esempio: diritto allo studio). La copertura dei posti con rapporto a meta' tempo avviene nel rispetto delle normative concorsuali previste dalla normativa vigente. In ogni caso, prima dell'attivazione delle suddette procedure, l'unita' sanitaria locale deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con rapporto a meta' tempo. In caso di opzioni superiori ai posti disponibili, per l'assegnazione si applicano i criteri di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. Analoghe procedure si applicano nel caso di richieste per il passaggio a posti a orario pieno. Le richieste di passaggio a rapporto a meta' tempo o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a meta' tempo ha diritto a 26 giornate di congedo ordinario in quanto il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su 5 giornate lavorative. La parte pubblica si impegna ad attivare con la massima urgenza le iniziative necessarie per regolare, con apposita legge, gli aspetti previdenziali e di quiescenza dell'istituto di cui trattasi nonche' del rapporto a tempo parziale degli ex medici condotti.