(Accordo-art. 19)
                              Art. 19. 
     Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica 

 
  L'aggiornamento professionale, il cui finanziamento e'  determinato
dal Fondo sanitario nazionale con una apposita  voce  a  destinazioni
vincolate, comprende: 
  a)  la  partecipazione  obbligatoria  a  corsi   di   aggiornamento
organizzati dal S.S.N.; 
  b) la frequenza obbligatoria  a  congressi,  convegni,  seminari  e
altre manifestazioni consimili, da chiunque  organizzati,  ricompresi
nei programmi regionali; 
  c) i comandi speciali per le finalita' e con le  modalita'  di  cui
all'art. 45 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  761/79,
ultimo comma; 
  d) l'uso di testi, riviste tecniche e altro materiale bibliografico
messo a disposizione dal S.S.N.; 
  e) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; 
  f) iniziative facoltative, selezionate dagli interessati, anche  in
ambito extraregionale. 
  Le quote  di  F.S.N.  vincolate  all'attivita'  in  questione  sono
ripartite, in linea di principio,  nel  quadro  della  programmazione
degli interventi in materia a livello regionale e di U.S.L.,  secondo
le articolazioni sopra specificate, nel modo seguente: 
a) e b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
d) ed e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32% 
  I programmi regionali e di singola U.S.L. sono determinati  con  la
partecipazione delle OO.SS. e delle organizzazioni sindacali  mediche
firmatarie del presente accordo. 
  A tali fini, in  sede  regionale  e  presso  ogni  singola  U.S.L.,
verranno istituite apposite commissioni paritetiche per il  personale
medico e non medico composte da membri nominati rispettivamente dalla
giunta regionale e dal comitato di gestione  e  da  membri  designati
dalle organizzazioni  sindacali  interessate,  tenendo  debito  conto
delle  particolari  problematiche  dell'aggiornamento  del  personale
medico. 
  Nei programmi stessi va dato adeguato  risalto  alla  formazione  o
all'aggiornamento  professionale  nelle  discipline  che   riguardano
l'organizzazione  del  lavoro,  le  tecniche  di   programmazione   e
l'economia sanitaria del personale, sia amministrativo che sanitario,
nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale. 
  Per l'aggiornamento facoltativo, il concorso del Servizio sanitario
nazionale e' strettamente  subordinato  ad  effettive  e  documentate
iniziative connesse con la attivita'  di  servizio  e  non  puo'  mai
assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. 
  Sulle domande complessive di aggiornamento  facoltativo  decide  un
comitato tecnico  scientifico  composto  da  membri  designati  dalle
amministrazioni, scelti fra il  personale  dipendente,  e  da  membri
designati dalle organizzazioni sindacali interessate. 
  Il comitato di gestione di norma approva le decisioni del  comitato
tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto  a  fornire  una
opportuna motivazione. 
  La  partecipazione  all'attivita'  didattica  si   realizza   nelle
seguenti aree di applicazione: 
  a) corsi di specializzazione, corsi  pre-laurea  e  scuole  a  fini
speciali,  secondo  la  disciplina  prevista  dalle  convenzioni  con
l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/78; 
  b) preparazione degli assistenti in formazione; 
  c) aggiornamento professionale obbligatorio dei medici  organizzato
dal Servizio sanitario nazionale; 
  d)   formazione   di   base,    aggiornamento    professionale    e
riqualificazione del personale non medico. 
  Le attivita' sub b), c) e d) sono riservate in linea  di  principio
al  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  con  l'eventuale
integrazione di docenti esterni. 
  Nella selezione del personale  da  ammettere  alla  didattica  deve
essere privilegiata la capacita' precipua a parita' di qualifica;  il
rapporto di lavoro a tempo pieno costituisce titolo di priorita'. 
  L'attivita' didattica, se  svolta  fuori  orario  di  servizio,  e'
remunerata, in via forfettaria con un compenso orario  di  L.  20.000
lorde comprensivo dell'impegno per la preparazione  delle  lezioni  e
della correzione degli elaborati.  Se  l'attivita'  in  questione  e'
svolta durante le ore di  servizio,  il  compenso  di  cui  sopra  e'
ridotto del 50% a  compensazione  dell'impegno  per  la  preparazione
delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori
dell'orario di servizio.