(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
          Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico 

 
    

 
  Il rapporto di  lavoro  del  medico  puo'  essere  ai  sensi  degli
articoli 47 della legge n. 833/78 e 35  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 761/79 a "tempo pieno" o a  "tempo  definito"  ed
entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti  ordinari  di
lavoro. 
  Ai  medici  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo   definito   spetta
l'indennita'  integrativa  speciale  in   misura   intera,   con   il
conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e
con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate. 
  I medici hanno: 
    l'obbligo di prestare 38 ore settimanali se a "tempo pieno" e 
28,30 ore settimanali se a "tempo definito"; 
   l'obbligo di prestare l'attivita' per i servizi istituzionali e 
sociali demandati alla  U.S.L.  dalla  legge  numero  833/78  nonche'
attivita'  consultive  richieste   dall'amministrazione   per   altri
destinatari  entro  l'orario  di  servizio,  senza  alcuna  forma  di
compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa. 
  Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto  che  quattro  ore
dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attivita'  non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione
ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc. 
  Tale riserva di ore non rientra nei normali  turni  di  assistenza;
non puo' mai essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione per
l'eventuale impiego in attivita' ordinarie; va  utilizzata  di  norma
con cadenza settimanale ma puo' anche essere  cumulata  per  impieghi
come sopra specificati in ragione d'anno o per particolari necessita'
di servizio. In  ogni  caso  va  resa  compatibile  con  le  esigenze
funzionali della struttura. 
  I medici a tempo definito hanno il  diritto-dovere  di  partecipare
alle stesse attivita' nell'ambito del normale orario di servizio,  ma
senza riserve di ore. 
  Nel pieno rispetto di quanto previsto per il  medico  dal  presente
accordo e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a  "tempo
definito" hanno facolta' di svolgere  l'attivita'  professionale  non
rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto,  secondo
quanto  stabilito  dalla  legge,  con  gli   interessi   e   i   fini
istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure  incompatibile
con gli orari di servizio. 
  In ogni caso tali attivita' non  debbono  configurare  un  distinto
rapporto di impiego.