Art. 23. Assistente in formazione L'assistente in formazione deve prestare servizio per un tempo corrispondente a quello del medico a tempo pieno ed allo stesso sono riconosciute le indennita' previste per i medici a tempo pieno. Nell'attesa che venga definito con apposito provvedimento il relativo profilo professionale, l'assistente in formazione non puo' essere adibito singolarmente alle attivita' di guardia medica e di ambulatorio specialistico, in quanto tali attivita' comportano esclusiva responsabilita' diretta e autonomia decisionale. L'assistente in formazione non puo' altresi' accedere, durante il periodo della formazione, alle convenzioni di cui all'art. 48 della legge n. 833/78. Al termine del triennio di formazione, l'assistente deve espressamente pronunciarsi per il tempo pieno o il tempo definito, fatte salve le determinazioni regionali in materia.