(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
                      Assistente in formazione 

 
    

 
  L'assistente in formazione deve  prestare  servizio  per  un  tempo
corrispondente a quello del medico a tempo pieno ed allo stesso  sono
riconosciute le indennita' previste per i medici a tempo pieno. 
  Nell'attesa  che  venga  definito  con  apposito  provvedimento  il
relativo profilo professionale, l'assistente in formazione  non  puo'
essere adibito singolarmente alle attivita' di guardia  medica  e  di
ambulatorio  specialistico,  in  quanto  tali  attivita'   comportano
esclusiva responsabilita' diretta e autonomia decisionale. 
  L'assistente in formazione non puo' altresi' accedere,  durante  il
periodo della formazione, alle convenzioni di cui all'art.  48  della
legge n. 833/78. 
  Al  termine  del  triennio   di   formazione,   l'assistente   deve
espressamente pronunciarsi per il tempo pieno o  il  tempo  definito,
fatte salve le determinazioni regionali in materia.