(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
                Prestazioni di consulenza e consulti 

 
 

 
  A) In altri servizi sanitari pubblici della stessa U.S.L. 
  Le  attivita'  di   consulenza   nella   U.S.L.   di   appartenenza
costituiscono, per il personale interessato, compito di  istituto  da
prestarsi quindi nell'ambito  del  normale  orario  di  servizio.  Al
personale stesso competono, se ed  in  quanto  dovuti,  a  norma  del
vigente contesto normativo, l'indennita' di missione  e  il  compenso
per lavoro straordinario. 
  Il personale interessato, nell'ambito dei limiti  e  modalita'  del
presente accordo, puo' essere ammesso, presso le strutture cui presta
attivita' di consulenza,  alla  partecipazione  agli  istituti  della
incentivazione delle produttivita'. 
  B) In altri servizi sanitari pubblici di altra U.S.L. 
  L'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di  altra
U.S.L. e' consentita in un quadro normativo,  definito  con  apposita
convenzione fra le UU.SS.LL. interessate, che disciplini: 
    i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei  tempi  di
raggiungimento delle sedi di servizio; 
    le modalita' di compenso, ove  l'attivita'  di  consulenza  abbia
luogo fuori dal normale orario di lavoro; 
    i  limiti  orari  minimali  e  massimali   per   l'attivita'   di
consulenza, nonche' gli importi  dei  relativi  compensi  definiti  a
livello regionale, sentite le OO.SS. firmatarie rappresentative delle
categorie interessate. 
  Nella definizione dei compensi si dovra' comunque tener  conto  dei
compensi  per  l'attivita'  specialistica  prestata  in   regime   di
convenzione. 
  Il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza,  che
provvede ad attribuire il 95%  al  dipendente  avente  diritto  quale
prestatore della consulenza. 
  C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privali. 
  L'attivita'  di  consulenza  prestata  a  favore   di   istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita, quando non sia in
contrasto con le finalita' ed i compiti del S.S.N., per il  personale
interessato,  in  un  quadro   normativo,   definito   con   apposita
convenzione tra dette istituzioni o privati e l'U.S.L. da cui dipende
il personale, che disciplini: 
    i limiti di orario dell'impegno; 
    l'entita' del compenso e le  modalita'  di  corresponsione  dello
stesso al personale, ove l'attivita' sia  svolta  fuori  del  normale
orario di lavoro; 
    motivazioni  e  fini  della  consulenza  onde  anche   consentire
valutazioni  di  merito  sulla  natura  della  stessa  e   circa   la
compatibilita' della suddetta con i compiti del S.S.N. e con le norme
che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. 
  Il relativo compenso dovra' comunque affluire alla  amministrazione
di appartenenza, che provvede ad attribuirne  il  95%  al  dipendente
avente diritto entro 15 giorni dall'introito. 
  D) Consulti. 
  Rientrano nell'attivita' libero-professionale anche i consulti resi
dai medici dei servizi di diagnosi e cura con rapporto  di  lavoro  a
"tempo pieno"  al  di  fuori  delle  strutture  sanitarie  pubbliche,
purche'  richiesti   dai   privati   tramite   l'amministrazione   di
appartenenza e da questa autorizzati. 
  In situazioni di  urgenza  il  sanitario  a  "tempo  pieno"  potra'
accedere direttamente alla richiesta di consulto,  preavvisandone  il
responsabile  del   servizio   e   richiedendo   poi   sollecitamente
l'autorizzazione, in via di ratifica, dell'amministrazione. 
  In   ogni   caso   l'onorario   del   consulto   dovra'    affluire
all'amministrazione di appartenenza, che - se il  consulto  e'  stato
effettuato fuori dell'orario di lavoro - provvedera'  ad  attribuirne
il 95% al medico che lo ha prestato. 
  Le attivita' di  cui  al  presente  articolo  non  concorrono  alla
formazione dei tetti retributivi ed orari.