Art. 31. Mensa Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile. Il dipendente e' tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo. Per la concreta attuazione del presente articolo si fa' riferimento alla normativa di cui al successivo art. 32 concernente le attivita' sociali, culturali e ricreative.