(Accordo-art. 33)
                              Art. 33. 
                      Diritto all'informazione 

 
    

 
  a) Informazione per la programmazione. 
  Viene riconosciuto alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
presente  accordo   il   diritto   di   informazione   in   fase   di
predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono  assumere
in ordine  alla  programmazione  del  settore  sanitario  per  quanto
riguarda la funzionalita' dei servizi. 
  b) Informazione per la contrattazione. 
  Per un sempre piu' responsabile e qualificato  ruolo  di  tutte  le
componenti contrattuali,  le  parti  si  impegnano  alla  piu'  ampia
diffusione di dati e  di  conoscenze  che  consentano  l'utilizzo  di
strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli  accordi
di lavoro. 
  c) Sedi di informazione e di intervento. 
  In una visione socio-sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione
del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono  quella
governativa, regionale e della unita' sanitaria locale. 
  d) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali
ed  al  fine  di  ricercare  ogni  contributo  di  partecipazione  al
miglioramento  e  all'efficienza  dei  servizi,  si  garantisce  alle
organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno  delle
sedute  degli  organi  delle  unita'  sanitarie  locali  nonche'  una
costante e tempestiva informazione degli  atti  e  provvedimenti  che
riguardano  il  personale,  l'organizzazione   del   lavoro   ed   il
funzionamento dei servizi, nonche'  i  programmi,  i  bilanci  e  gli
investimenti.