(Accordo-art. 35)
                              Art. 35. 
                       Assemblea del personale 

 
    

 
  I dipendenti del Servizio  sanitario  nazionale  hanno  diritto  di
riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o  in
altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo  di  12  ore
annue non trasferibili ne' convertibili. 
  Per le ore di partecipazione alle assemblee  di  cui  sopra  verra'
corrisposta la normale retribuzione. 
  La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte  delle
rappresentanze  sindacali  sono  comunicati  all'amministrazione  con
preavviso scritto di almeno 24 ore. 
  Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
assemblee il funzionamento dei  servizi  essenziali  sono  stabilite,
d'intesa    con    le    organizzazioni     sindacali     firmatarie,
dall'amministrazione.