Art. 35. Assemblea del personale I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili ne' convertibili. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui sopra verra' corrisposta la normale retribuzione. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, dall'amministrazione.