Art. 36. Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI, emanera' apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero.