(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                          Piante organiche 

 
  La  riconversione  delle  piante   organiche   provvisorie   verra'
determinata dando anche  attuazione  al  disposto  dell'ultima  comma
dell'art.  17  e  dell'art.  69  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 761/1979 nel quadro della programmazione regionale.