(Accordo-art. 44)
 
    

 
                             Art. 44. 
                     Indennita' di coordinamento 

 
  Ai coordinatori amministrativi e sanitari di  cui  all'art.  8  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  761/79  spetta   una
indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di: 
    a) L. 2.800.000  per  unita'  sanitaria  locale  fino  a  150.000
abitanti; 
    b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore ai  150.000
abitanti, ovvero con presenza di una struttura  ospedaliera  generale
ex regionale.