(Accordo-art. 49)
 
    

 
                              Art. 49. 
              Indennita' di profilassi antitubercolare 

 
  A tutto il personale operante in reparti o  divisioni  tisiologiche
(pneumologiche)  viene  corrisposta  una  indennita'  di   profilassi
antitubercolare nella misura fissa ed eguale  per  tutti  di  L.  300
giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile  1953,  n.
310, e successive modificazioni.