(Accordo-art. 52)
 
    

 
                             Art. 52. 
             Indennita' per servizio notturno e festivo 

 
  Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga  durante
le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella  misura  unica
uguale per tutti di L. 1080 lorde per ogni ora di  servizio  prestato
tra le ore 22 e le ore 6. 
  Per il servizio di turno prestato in  giorno  festivo  compete  una
indennita' di L. 7.290 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L.  3.645  lorde
se le  prestazioni  sono  di  durata  pari  o  inferiore  alla  meta'
dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco  delle  24
ore del giorno festivo  non  puo'  essere  corrisposta  piu'  di  una
indennita' festiva per ogni singolo dipendente.