Art. 52. Indennita' per servizio notturno e festivo Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1080 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 7.290 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 3.645 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.