Art. 54. Norme di primo inquadramento L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui agli articoli 37 e 46 e' effettuato a partire dal 1° gennaio 1983 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al 31 dicembre 1982. La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le disposizioni seguenti: a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza, l'anzianita' viene riconosciuta per intero, secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali frazioni del biennio maturate alla data del 1 gennaio 1983, tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il raggiungimento della successiva classe o scatto; b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi stipendi ha prestato, servizio anche in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo. L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale cosi' ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione economica relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza calcolata secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46. Qualora la posizione economica cosi' determinata si colloca tra due classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata l'eventuale frazione di anzianita' inferiore a due anni maturata alla data del 31 dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese. Sara' comunque garantito l'importo maturato per anzianita' in godimento. La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini della ulteriore progressione economica. I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per la indennita' per attivita' in strutture specialistiche spettante al personale medico con esclusione di tutte le altre indennita'. Ai fini del computo della anzianita' sulla indennita' di tempo pieno, per i medici provenienti dagli ospedali, va considerata esclusivamente la reale anzianita' maturata nell'insieme dei periodi di lavoro prestati con rapporto a tempo pieno. Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianita' va calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera professione dovra' essere dichiarato dall'interessato e risultare dal fascicolo personale dello stesso. Le maggiorazioni delle indennita' di tempo pieno previste nella tabella di cui al precedente art. 46 implicano una ricostruzione sulla stessa delle anzianita' maturate al 31 dicembre 1982 da effettuarsi con le stesse modalita' di calcolo dettate per la rivalutazione dell'anzianita' dell'indennita' di cui trattasi. I relativi benefici economici saranno erogati a far data dal 1 febbraio 1985. Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente acquisisca entro il 1 gennaio 1985 una nuova posizione economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verra' corrisposto, a partir, dal 1° del mese successivo alla, data nel quale e' stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate. Al personale che vanta anzianita' di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario nazionale - antecedentemente al servizio prestato presso l'attuale settore di provenienza - e per il quale non e' stato corrisposto trattamento pensionistico o indennita' di fine servizio o equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli effetti. Al personale che risulta equiparato dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella di provenienza nel proprio comparto, l'anzianita' funzionale nella nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979. L'anzianita' maturata precedentemente a tale data nella stessa qualifica equiparata va calcolata in ragione dei 2 per cento annuo sul nuovo trattamento economico tabellare relativo alla posizione funzionale immediatamente inferiore. Nei casi in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione funzionale in base al requisito di una determinata anzianita', l'anzianita' minima richiesta per il passaggio alla posizione funzionale superiore dovra' essere calcolata sul trattamento economico delle posizioni funzionali immediatamente inferiori. Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata a regime del presente accordo viene corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti dal presente accordo secondo gli scaglionamenti previsti per il corrispondente personale gia' in servizio di cui al successivo art. 5.