(Accordo-art. 54)
                              Art. 54. 
                    Norme di primo inquadramento 

 
  L'inquadramento economico  nei  livelli  stipendiali  di  cui  agli
articoli 37 e 46 e' effettuato a partire dal 1°  gennaio  1983  sulla
base degli anni di  effettivo  servizio  di  ruolo  e  non  di  ruolo
prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al
31 dicembre 1982. 
  La  determinazione  del  nuovo   stipendio   avviene   secondo   le
disposizioni seguenti: 
    a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei  nuovi
stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza,
l'anzianita'  viene  riconosciuta  per  intero,  secondo   la   nuova
progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46,  sul
valore iniziale del nuovo  livello  di  inquadramento;  le  eventuali
frazioni  del  biennio  maturate  alla  data  del  1  gennaio   1983,
tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono  utilizzate  per
il raggiungimento della successiva classe o scatto; 
    b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi  stipendi
ha prestato, servizio anche  in  qualifiche  inferiori  a  quella  di
appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo  un  beneficio
pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del
relativo  periodo,  applicando  tale  percentuale   sullo   stipendio
iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo. 
  L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene
sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al  totale
cosi'  ottenuto  si  aggiunge  quanto  derivante  dalla  progressione
economica relativa al servizio prestato nel livello  di  appartenenza
calcolata  secondo  la  nuova  progressione  economica  prevista  dai
precedenti articoli 38 e 46. 
  Qualora la posizione economica cosi' determinata si colloca tra due
classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due  scatti,  si
attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore. 
  La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti
fino al raggiungimento della successiva  classe  o  scatto  e  viene,
altresi',   utilizzata   mediante   la   temporizzazione    per    il
raggiungimento della successiva classe o  scatto.  Agli  stessi  fini
viene utilizzata l'eventuale frazione di anzianita' inferiore  a  due
anni maturata alla data del 31 dicembre 1982, tralasciando i  periodi
inferiori ad un mese. 
  Sara' comunque  garantito  l'importo  maturato  per  anzianita'  in
godimento. 
  La somma predetta aggiuntiva  al  livello  di  inquadramento  viene
inoltre  rapportata  in  ragione  di  ventiquattresimi   al   periodo
occorrente per l'acquisizione della classe  o  scatto  successivo  ed
utilizzata ai fini della ulteriore progressione economica. 
  I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche
per la indennita' per attivita' in strutture specialistiche spettante
al personale medico con esclusione di tutte le altre indennita'. 
  Ai fini del computo della  anzianita'  sulla  indennita'  di  tempo
pieno, per  i  medici  provenienti  dagli  ospedali,  va  considerata
esclusivamente la reale anzianita' maturata nell'insieme dei  periodi
di lavoro prestati con rapporto a tempo pieno. 
  Per i medici provenienti dagli altri  settori  tale  anzianita'  va
calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per  legge  o
per regolamento la libera professione.  Il  mancato  esercizio  della
libera  professione  dovra'  essere  dichiarato  dall'interessato   e
risultare dal fascicolo personale dello stesso. 
  Le maggiorazioni delle indennita' di  tempo  pieno  previste  nella
tabella di cui al precedente  art.  46  implicano  una  ricostruzione
sulla stessa  delle  anzianita'  maturate  al  31  dicembre  1982  da
effettuarsi con  le  stesse  modalita'  di  calcolo  dettate  per  la
rivalutazione dell'anzianita'  dell'indennita'  di  cui  trattasi.  I
relativi benefici economici saranno erogati a far data dal 1 febbraio
1985. 
  Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme  previste  il
dipendente acquisisca entro il 1 gennaio  1985  una  nuova  posizione
economica tabellare, il maggiore  beneficio  teorico  che  ne  deriva
verra' corrisposto, a partir, dal 1° del mese successivo  alla,  data
nel quale e' stato maturato, nelle percentuali previste  secondo  gli
scaglionamenti di cui al successivo  art.  55  che  saranno  appresso
indicate. 
  Al personale che vanta anzianita' di  servizio  presso  settori  di
pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario
nazionale - antecedentemente al servizio  prestato  presso  l'attuale
settore di provenienza - e per il  quale  non  e'  stato  corrisposto
trattamento  pensionistico  o   indennita'   di   fine   servizio   o
equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero  a  tutti
gli effetti. 
  Al personale che risulta equiparato dall'allegato 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella
di provenienza nel proprio comparto,  l'anzianita'  funzionale  nella
nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979. 
  L'anzianita' maturata precedentemente  a  tale  data  nella  stessa
qualifica equiparata va calcolata in ragione dei 2  per  cento  annuo
sul nuovo trattamento economico  tabellare  relativo  alla  posizione
funzionale immediatamente inferiore. 
  Nei  casi  in  cui  si  realizza  una  diversa  collocazione  nella
posizione  funzionale  in  base  al  requisito  di  una   determinata
anzianita', l'anzianita'  minima  richiesta  per  il  passaggio  alla
posizione  funzionale   superiore   dovra'   essere   calcolata   sul
trattamento  economico  delle  posizioni  funzionali   immediatamente
inferiori. 
  Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata  a  regime
del presente  accordo  viene  corrisposto  il  trattamento  economico
previsto dall'accordo nazionale unico per  il  personale  ospedaliero
del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono  aggiunti  i  benefici
economici derivanti dal presente accordo secondo  gli  scaglionamenti
previsti per il corrispondente personale gia' in servizio di  cui  al
successivo art. 5.