(Accordo-art. 56)
 
    

 
                               Art. 56. 
          Norma di garanzia in caso di passaggio di livello 

 
  Se un passaggio di livello determinato  da  acquisizione  di  nuove
professionalita' determina, per valutazione di anzianita', un importo
inferiore rispetto a quello cui il dipendente avrebbe  avuto  diritto
nell'ultimo livello di provenienza, a quest'ultimo  sara'  assicurato
nella nuova posizione funzionale l'importo maggiore. 
  Nel  caso  di  passaggio  a   livello   superiore   per   concorso,
l'inquadramento avviene sommando al maturato economico  in  godimento
la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.