Art. 56. Norma di garanzia in caso di passaggio di livello Se un passaggio di livello determinato da acquisizione di nuove professionalita' determina, per valutazione di anzianita', un importo inferiore rispetto a quello cui il dipendente avrebbe avuto diritto nell'ultimo livello di provenienza, a quest'ultimo sara' assicurato nella nuova posizione funzionale l'importo maggiore. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.