(Accordo-art. 57)
 


 
    


                             Art. 57.
              Norme particolari di primo inquadramento


  Il personale del ruolo sanitario con  funzioni  di  riabilitazione,
operatori professionali di prima categoria (terapisti,  massaggiatori
non vedenti, ortottisti,  logopedisti),  in  servizio  alla  data  di
stipula  del  presente  accordo,  e'  inquadrato   nel   6°   livello
retributivo.
  Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e  professionale
assunto successivamente alla data di  stipula  del  presente  accordo
sara' inquadrato all'8° livello sino al compimento  del  3°  anno  di
servizio  e  successivamente   sara'   inquadrato   al   9°   livello
retributivo.