Art. 57. Norme particolari di primo inquadramento Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6° livello retributivo. Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8° livello sino al compimento del 3° anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9° livello retributivo.