Art. 58. Norme finali e transitorie Ai medici a tempo definito, fino alla data in cui per effetto dello scaglionamento dei benefici il trattamento economico complessivo e' inferiore a quello attualmente goduto, spetta una integrazione retributiva pari al differenziale fra i due trattamenti. A tutto il personale, in sede di primo inquadramento, viene garantito a regime un beneficio economico non inferiore alla differenza di livello fra il livello di provenienza e quello di inquadramento. Al personale che ha prestato servizio nell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, successivamente immesso in servizio a norma della legge 24 dicembre 1979, n. 659, nell'Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie o presso le casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, il servizio prestato presso tale ufficio, ai fini economici, viene riconosciuto al 50 per cento della sua durata. La normativa giuridica di cui al presente accordo trova immediata applicazione per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale indipendentemente o meno dall'avvenuta pubblicazione dei ruoli regionali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 facendo riferimento alle tabelle di cui all'allegato 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Gli ispettori medici-capo delle condotte dei comuni di Roma e Palermo vengono inquadrati al livello retributivo undicesimo. Il personale amministrativo proveniente dal 7° livello del secondo accordo nazionale per il personale delle regioni viene inquadrato all'ottavo livello retributivo del presente accordo - ruolo amministrativo. Nelle more della definizione della normativa concernente le qualifiche atipiche il personale non identificato nelle posizioni funzionali attualmente definite viene inquadrato con riferimento alle collocazioni nei livelli precedentemente definite previste negli accordi nazionali di lavoro di provenienza. Al momento dell'inquadramento definitivo si procedera' ai conguagli a favore o a carico degli interessati. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B, C e D dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, inquadrato secondo il presente accordo al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene attribuito, in aggiunta ai benefici economici spettanti in base all'inquadramento nel suddetto livello, un beneficio annuo lordo aggiuntivo di L. 2.500.000. Tale beneficio, che contribuira' a formare la nuova posizione economica di inquadramento del personale interessato, verra' erogato con le modalita' e percentuali dei nuovi benefici contrattuali e cessera' d'essere corrisposto nel caso in cui i beneficiari dovessero, in base ad una nuova norma di legge, essere inquadrati nel decimo livello retributivo.