(Accordo-art. 58)
 


 
    


                            Art. 58.
                     Norme finali e transitorie


  Ai medici a tempo definito, fino alla data in cui per effetto dello
scaglionamento dei benefici il trattamento economico  complessivo  e'
inferiore  a  quello  attualmente  goduto,  spetta  una  integrazione
retributiva pari al differenziale fra i due trattamenti.
  A tutto  il  personale,  in  sede  di  primo  inquadramento,  viene
garantito  a  regime  un  beneficio  economico  non  inferiore   alla
differenza di livello fra il  livello  di  provenienza  e  quello  di
inquadramento.
  Al  personale   che   ha   prestato   servizio   nell'ufficio   per
l'accertamento   e   la   notifica   degli    sconti    farmaceutici,
successivamente immesso in servizio a norma della legge  24  dicembre
1979,  n.  659,  nell'Istituto  nazionale  assicurazioni  contro   le
malattie o presso le casse mutue provinciali di Trento e Bolzano,  il
servizio prestato presso  tale  ufficio,  ai  fini  economici,  viene
riconosciuto al 50 per cento della sua durata.
  La normativa giuridica di cui al presente accordo  trova  immediata
applicazione per tutto il personale del Servizio sanitario  nazionale
indipendentemente  o  meno  dall'avvenuta  pubblicazione  dei   ruoli
regionali  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  761/79  facendo  riferimento  alle  tabelle  di   cui
all'allegato 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
  Gli ispettori medici-capo delle  condotte  dei  comuni  di  Roma  e
Palermo vengono inquadrati al livello retributivo undicesimo.
  Il personale amministrativo proveniente dal 7° livello del  secondo
accordo nazionale per il personale  delle  regioni  viene  inquadrato
all'ottavo  livello  retributivo  del  presente   accordo   -   ruolo
amministrativo.
  Nelle  more  della  definizione  della  normativa  concernente   le
qualifiche atipiche il personale  non  identificato  nelle  posizioni
funzionali attualmente definite viene inquadrato con riferimento alle
collocazioni nei  livelli  precedentemente  definite  previste  negli
accordi   nazionali   di   lavoro   di   provenienza.   Al    momento
dell'inquadramento definitivo si procedera' ai conguagli a favore o a
carico degli interessati.
  Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B, C
e D dell'allegato 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
761/79, inquadrato  secondo  il  presente  accordo  al  nono  livello
retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre
1979 di sei anni, viene attribuito, in aggiunta ai benefici economici
spettanti  in  base  all'inquadramento  nel  suddetto   livello,   un
beneficio annuo lordo aggiuntivo di L. 2.500.000. Tale beneficio, che
contribuira' a formare la nuova posizione economica di  inquadramento
del  personale  interessato,  verra'  erogato  con  le  modalita'   e
percentuali dei  nuovi  benefici  contrattuali  e  cessera'  d'essere
corrisposto nel caso in cui i beneficiari dovessero, in base  ad  una
nuova  norma  di  legge,  essere  inquadrati   nel   decimo   livello
retributivo.