Art. 6. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi, l'organizzazione del lavoro puo' essere basata su piu' turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 tenendo conto della necessita' di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unita' sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto - nei servizi ove cio' e' richiesto - la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilita'. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione, gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate.