(Accordo-art. 63)
                              Art. 63. 
        Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione 

 
  Le competenze spettanti al  personale,  articolate  per  settori  a
seconda  della  diversa  incidenza  professionale   degli   operatori
necessaria alla realizzazione delle  prestazioni,  saranno  ripartite
secondo lo schema seguente: 
    A) medici; 
    B) personale sanitario dell'unita' operativa  che  concorre  alla
prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi  di
prevenzione e vigilanza igienica; 
    C) restante personale. 
  Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi
per ciascuno dei quali si indicano le  percentuali  di  scomposizione
dei valori  delle  stesse  da  attribuire  alle  varie  categorie  di
personale: 

 
    

                                               A      B     C     Tot.
1) prestazioni di radiologia . . . . . .      70      18   12     100
2) prestazioni di laboratorio. . . . . .      65      23   12     100
3) visite e/o interventi specialistici
   delle varie attivita' di servizio. . .     85      10    5     100
4) prestazioni riabilitative . . . . . .      55      32   13     100

    
  Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno  suddivise
come segue: all'equipe medica che ha reso la prestazione il  50%;  al
restante personale medico il 50%. 
  I  50%  della  quota  parte  spettante  ai  medici   e'   ripartita
all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione. 
  Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici. 
  Sia la quota afferente all'equipe (50%) che la quota costituente il
fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle  strutture  ove
sia attivato l'istituto di incentivazione della  produttivita'  nelle
seguenti proporzioni: 
assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 
mantenendo il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno; le somme
spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo  comune,  che
concorrono al raggiungimento del tetto  retributivo,  sono  ripartite
come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primari 1,2. 
  La partecipazione alla ripartizione del fondo  comune  comporta  la
prestazione del plus orario con  le  modalita'  appresso  indicate  e
articolato sulla base di accordi locali. 
  Al fondo comune dei  medici  afferiscono  le  somme  di  competenza
individuale eccedenti il tetto retributivo. 
  Il personale infermieristico, che svolge  effettivamente  attivita'
infermieristica in unita'  operative  e  il  personale  di  cui  alla
tabella H del ruolo sanitario di  cui  allegato  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  761/79,  ove  sia  stato  attivato
l'istituto, non gia' inserito in unita' operative di cui ai gruppi  1
- 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B. 
  Le competenze attribuite al personale, di tutti i  quattro  gruppi,
che ha concorso  alle  prestazioni  (colonna  B)  vengono  sommate  e
l'importo  risultante  forma  il   monte   globale   complessivo   da
suddividere fra tutto il  suddetto  personale  delle  diverse  unita'
operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione  della
produttivita'. 
  La distribuzione dei proventi avverra' in misura  proporzionale  ai
plus orari concordati ed effettuati. 
  Le quote non attribuite della colonna B per il  raggiungimento  del
tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo
C. 
  Le competenze attribuite al personale di cui alla  lettera  sub  C)
saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni  individuali:  al
personale  dei  ruoli   amministrativo,   professionale   e   tecnico
inquadrato nei livelli dal settimo  all'undicesimo  2;  al  personale
inquadrato nei  livelli  dal  quinto  al  sesto  1,25;  al  personale
inquadrato nei primi quattro livelli 1. 
  Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione  secondo  le
modalita' previste dal terzo e quarto comma del  precedente  art.  61
vanno ad incrementare il fondo del premio di produttivita'. 
  Agli effetti dell'applicazione del  presente  istituto  per  unita'
operativa si intende l'insieme del personale  dipendente  e  operante
nella medesima disciplina, anche  se  in  servizio  presso  strutture
plurime. 
  Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del
precedente art. 60, in sede di riparto delle  quote  individuali,  la
meta' dei compensi spettanti al  personale  che  afferisce  al  fondo
comune di cui alla colonna  C  potra'  essere  distribuito  in  forma
mensile,  nel  quadro  di  concreta  attivazione   dell'istituto   di
incentivazione della produttivita'.