Art. 64. Plus orario e sua determinazione L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario. Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalita' previste per il plus orario stesso. Considerando le modalita' diverse di servizio che ad esso si richiamino nel disagio, nella disponibilita' operativa, nelle prestazioni in piu' effettivamente fornite, e considerata la necessita' di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualita' onde cosi' poter tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus orario sono fissati come segue: 1 luglio 1983: 10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 3 ore settimanali per il personale infermieristico; 1 luglio 1984: 9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico; 1 luglio 1985: 8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore settimanali per il personale infermieristico. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario. Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; indennita' integrativa speciale; indennita' primariale differenziata; indennita' annue fisse e continuative; rateo della 13ยช mensilita'. A periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus orario. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63.