(Accordo-art. 64)
                              Art. 64. 
                  Plus orario e sua determinazione 

 
  L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni va  svolta
in plus orario. 
  Tutte  le  prestazioni  effettuate  e  riconosciute  devono  essere
retribuite con le modalita' previste per il plus orario stesso. 
  Considerando le modalita'  diverse  di  servizio  che  ad  esso  si
richiamino  nel  disagio,  nella  disponibilita'   operativa,   nelle
prestazioni  in  piu'  effettivamente  fornite,  e   considerata   la
necessita' di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal  personale
oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque
con la dovuta gradualita' onde  cosi'  poter  tenere  contestualmente
conto dei  benefici  economici  derivanti  dall'accordo  e  dal  loro
scaglionamento, i tetti massimi di  plus  orario  sono  fissati  come
segue: 
    1 luglio 1983: 
      10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
      8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
      5 ore settimanali  per  il  personale  laureato  sanitario  non
medico; 
      4 ore settimanali per il  personale  tecnico  sanitario  e  con
funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 
      3 ore settimanali per il personale infermieristico; 
    1 luglio 1984: 
      9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
      7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
      4 ore  e  30  minuti  settimanali  per  il  personale  laureato
sanitario non medico; 
      3  ore  e  30  minuti  settimanali  per  il  personale  tecnico
sanitario  e  con  funzioni  di  riabilitazione  e  di  vigilanza   e
ispezione; 
      2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico; 
    1 luglio 1985: 
      8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
      6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
      4 ore settimanali  per  il  personale  laureato  sanitario  non
medico; 
      3 ore  settimanali  per  il  personale  tecnico  sanitario  con
funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 
      2 ore settimanali per il personale infermieristico. 
  Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili  al
personale non medico viene mantenuto anche nel caso in  cui  non  sia
stato attribuito il tetto massimo di plus orario. 
  Il plus orario, ivi  compreso  quello  afferente  al  fondo  comune
medici,  concordato  con  le  OO.SS.  e  successivamente   deliberato
dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso  pertanto  deve
essere programmato  nei  piani  di  lavoro  e  verificato  attraverso
sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 
  La  misura  del  plus  orario  reso  puo'   trovare   compensazione
all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in  eccesso,
di plus orario reso nel trimestre rispetto a  quello  dovuto  debbono
essere compensate  nel  trimestre  successivo.  In  caso  di  mancato
recupero del plus orario  dovuto,  non  reso  e  non  recuperato,  si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 
  Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al  10%
del  trattamento  economico  globale  mensile  lordo  per  ogni   ora
settimanale di plus orario reso. 
  Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi  la
somma delle seguenti voci: 
    stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; 
    indennita' integrativa speciale; 
    indennita' primariale differenziata; 
    indennita' annue fisse e continuative; 
    rateo della 13ยช mensilita'. 
  A periodicita' semestrale dovra' essere attuata  la  revisione  del
plus orario. 
  Le competenze economiche  relative  al  presente  istituto  vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile. 
  Al  personale  soggetto  al  debito   orario   che   rinunci   alla
effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il  fondo
comune sia del personale  medico  che  della  colonna  C  di  cui  al
precedente art. 63.