Art. 65. Medici veterinari Al personale medico veterinario e' consentito, oltre l'orario d'obbligo di 38 ore settimanali, l'esercizio dell'attivita' libero-professionale sempre che l'esercizio della stessa non sia in contrasto con i compiti di istituto. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi della produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso. Tali incentivi si riferiscono ad attivita' rese nell'interesse di enti o privati esclusivamente in plus orario. Inoltre le UU.SS.LL. possono erogare, con propri dipendenti, l'assistenza zooiatrica ed organizzare, in collegamento con enti e organismi competenti, interventi per il miglioramento e il potenziamento delle produzioni animali. I proventi di tale attivita' sono considerati agli effetti dell'istituto di incentivazione della produttivita' a fronte di prestazione di plus orario, nei limiti e con le modalita' previste per il personale medico a tempo pieno. Le tariffe per l'attivita' di cui sopra verranno definite da una commissione con gli stessi criteri e modalita' di cui al successivo art. 66. Nelle more della definizione di dette tariffe il calcolo di compenso delle prestazioni viene effettuato sulla base dei tariffari attualmente in vigore, con abbattimento a favore dell'U.S.L. della percentuale del 15% per spese.