(Accordo-art. 65)
                              Art. 65. 
                          Medici veterinari 

 
  Al personale  medico  veterinario  e'  consentito,  oltre  l'orario
d'obbligo  di  38   ore   settimanali,   l'esercizio   dell'attivita'
libero-professionale sempre che l'esercizio della stessa non  sia  in
contrasto con i compiti di istituto. 
  Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli  incentivi
della produttivita' per il servizio veterinario formano  un  comparto
autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso. 
  Tali incentivi si riferiscono ad attivita' rese  nell'interesse  di
enti o privati esclusivamente in plus orario. 
  Inoltre  le  UU.SS.LL.  possono  erogare,  con  propri  dipendenti,
l'assistenza zooiatrica ed organizzare, in collegamento  con  enti  e
organismi  competenti,  interventi  per   il   miglioramento   e   il
potenziamento delle produzioni animali. I proventi di tale  attivita'
sono considerati agli effetti dell'istituto di  incentivazione  della
produttivita' a fronte di prestazione di plus orario,  nei  limiti  e
con le modalita' previste per il personale medico a tempo pieno. 
  Le tariffe per l'attivita' di cui sopra verranno  definite  da  una
commissione con gli stessi criteri e modalita' di cui  al  successivo
art. 66. 
  Nelle more  della  definizione  di  dette  tariffe  il  calcolo  di
compenso delle prestazioni viene effettuato sulla base dei  tariffari
attualmente in vigore, con abbattimento a  favore  dell'U.S.L.  della
percentuale del 15% per spese.