(Accordo-art. 66)
                              Art. 66. 
                     Norme finali e transitorie 

 
  Il nuovo tariffario nazionale di cui al precedente  art.  62  sara'
definito  da  una  commissione  paritetica  formata   da   componenti
designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle OO.SS. 
di cui all'art. 47 della legge  n.  833/78  firmatarie  del  presente
accordo. 
  La commissione dovra' concludere il  proprio  lavoro  entro  il  30
giugno 1983. Il tariffario formulato  dalla  commissione  di  cui  al
primo comma sara' integralmente recepito  con  decreto  del  Ministro
della  sanita'  entro  15  giorni  dalla  fine   dei   lavori   della
commissione. 
  L'istituto  di  incentivazione  della  produttivita'  di  cui  agli
articoli precedenti viene attivato dal 1° luglio 1983. 
  In assenza del nuovo tariffario previsto dal precedente art. 62  le
competenze economiche vengono erogate, a parita' di  prestazioni,  in
forma di acconto  sulla  base  delle  quote  percepite  nel  semestre
precedente. 
  Restano ferme le percentuali e le modalita' di ripartizione di  cui
all'ANUL 24 giugno 1980 per quanto concerne gli introiti relativi a: 
    attivita' libero-professionale personale; 
    consulti e consulenze; 
    la quota riservata al fondo comune non medici;  la  stessa  sara'
ripartita come segue: 70% al personale di cui alla lettera sub B) del
precedente art. 63; 30% al personale di cui alla lettera sub C) dello
stesso articolo. 
  Per le attivita' libero-professionali in regime di ricovero,  ferme
restando le ripartizioni dettate dalla normativa  generale  dell'ANUL
del 24 giugno 1980 per il personale medico e non medico,  i  proventi
verranno ripartiti come segue: 
    1) al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del  ricovero
15%; 
    2) la restante  quota  sara'  successivamente  ripartita  con  le
seguenti modalita': 

 
primari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
assistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

 
    3)  al  primario  dovra'  essere  in  ogni  caso  assicurata  una
compartecipazione  in  misura  non  inferiore  al  25%   dell'importo
spettante all'intera equipe. Anche  in  tal  caso  il  rimanente  75%
verra' ripartito tra gli  altri  medici  con  i  criteri  di  cui  ai
precedenti numeri 1) e 2).