(Accordo-art. 68)
                              Art. 68. 
                       Premio di produttivita' 

 
  L'aumento della produttivita' e  una  valutazione  piu'  attenta  e
selettiva  dei  bisogni  reali  su  singoli  capitoli  di   bilancio,
attraverso anche razionali gestioni delle spese  farmaceutiche  e  di
ricovero a parita' di spesa complessiva, consentono che a livello  di
ciascuna U.S.L., ove si verifichi in sede di bilancio  consultivo  un
risparmio calcolato a differenza tra le somme effettivamente  erogate
dalle regioni per spese correnti e quelle  effettivamente  spese,  il
risparmio stesso venga ripartito come segue: 
    20% al Fondo sanitario nazionale; 
    40% riconvertito in attrezzature; 
    40% configurato come premio di produttivita'. 
  Tale premio di produttivita' e' distribuito al personale dipendente
(di ruolo e non) sulla base dei parametri in godimento e dei  periodi
di servizio prestati. 
  I servizi prestati vanno calcolati a  mesi;  le  frazioni  di  mesi
superiori a 15 giorni equivarranno a un mese di servizio. 
  Parametro in godimento:  la  somma  complessiva  disponibile  viene
divisa in dodicesimi quindi divisa  per  il  numero  complessivo  dei
parametri goduti dal personale dipendente. 
  A ciascun dipendente per ciascun mese compete la  somma  risultante
dalla quota unitaria moltiplicata per il parametro di godimento. 
  Il premio di produttivita' e' erogato a cadenza  annuale  con  atto
deliberativo da assumersi  da  parte  dell'assemblea  generale  della
unita' sanitaria locale.