Art. 68. Premio di produttivita' L'aumento della produttivita' e una valutazione piu' attenta e selettiva dei bisogni reali su singoli capitoli di bilancio, attraverso anche razionali gestioni delle spese farmaceutiche e di ricovero a parita' di spesa complessiva, consentono che a livello di ciascuna U.S.L., ove si verifichi in sede di bilancio consultivo un risparmio calcolato a differenza tra le somme effettivamente erogate dalle regioni per spese correnti e quelle effettivamente spese, il risparmio stesso venga ripartito come segue: 20% al Fondo sanitario nazionale; 40% riconvertito in attrezzature; 40% configurato come premio di produttivita'. Tale premio di produttivita' e' distribuito al personale dipendente (di ruolo e non) sulla base dei parametri in godimento e dei periodi di servizio prestati. I servizi prestati vanno calcolati a mesi; le frazioni di mesi superiori a 15 giorni equivarranno a un mese di servizio. Parametro in godimento: la somma complessiva disponibile viene divisa in dodicesimi quindi divisa per il numero complessivo dei parametri goduti dal personale dipendente. A ciascun dipendente per ciascun mese compete la somma risultante dalla quota unitaria moltiplicata per il parametro di godimento. Il premio di produttivita' e' erogato a cadenza annuale con atto deliberativo da assumersi da parte dell'assemblea generale della unita' sanitaria locale.