Art. 69. Flussi informativi di controllo e valutazione dell'attuazione dell'accordo di lavoro Per tutti gli istituti dell'accordo a rilievo economico, o che costituiscono aspetto qualificante di trasformazione del sistema sanitario, nonche' per la sperimentazione relativa agli incentivi di produttivita' di cui alla precedente parte IV, vengono attivati appositi flussi informativi di controllo, da inserire nel sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanita'. Il sistema delle informazioni di controllo deve consentire, in sede regionale e in sede centrale, di tenere sotto costante osservazione l'attuazione dell'accordo di lavoro onde permettere i necessari interventi per rimuovere le situazioni di inerzia e di disapplicazione e per correggere tempestivamente le applicazioni devianti. Al termine del primo anno di attuazione del presente accordo, le parti firmatarie si incontreranno per valutare la coerenza tra gli effetti scaturiti dall'applicazione degli istituti normativi a rilievo economico, compresa la sperimentazione degli incentivi di produttivita' sopra citati, e le previsioni finanziarie all'atto della stipula dell'accordo stesso e per adottare le eventuali misure correttive che si rendessero necessarie. Il compito della definizione, attivazione e valutazione dei flussi informativi di controllo sopra menzionati e' affidato, per la conoscenza diretta dei problemi gia' acquisita, alla ex commissione di inchiesta sui problemi del personale nella quale sono presenti i rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del presente accordo, gia' trasformata in commissione tecnica permanente con decreto del Ministro della sanita' del 9 luglio 1982. Le unita' sanitarie locali forniranno tempestivamente le informazioni di controllo prima indicate che potranno essere oggetto parimenti di esame da parte di una analoga commissione tecnica formata a livello di unita' sanitaria locale, comprendente rappresentanti designati dal comitato di gestione e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del presente accordo. Gli incentivi di produttivita' di cui al precedente art. 68 sono corrisposti subordinatamente alle verifiche sui dati informativi del primo semestre.