Art. 7. Lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 100 ore annue. Le unita' sanitarie locali, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizione di lavoro o settori di attivita' (guardia ecc.) in deroga al limite massimo di cui al precedente comma. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi. Non sono compresi nel tetto di cui al secondo comma le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronte disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione a' riunioni di organi collegiali, partecipazione ad attivita' concorsuali ove non diano luogo ad altre forme di compenso. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque e non oltre 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, al fine del superamento della situazione disomogenea dei settori di provenienza del personale del Servizio sanitario nazionale, viene adottata per tutto il personale di cui sopra la normativa concernente i limiti massimi consentiti prevista dall'art. 11 dell'accordo nazionale unico di lavoro del settore ospedaliero del 17 febbraio 1979. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo nazionale di lavoro, la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario e' determinata dalla seguente formula: stipendio tabellare iniziale mensile + I.I.S. mensile (al 1 gennaio 1983) + rateo 13ยช ------------------------------------------------------ 175 Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la misura oraria cosi' determinata e' maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione e' del 50%. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai corrispondenti medici a tempo pieno.