(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
                        Lavoro straordinario 

 
  Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono  essere
preventivamente autorizzate. 
  Dette  prestazioni  non  possono   superare   il   limite   massimo
individuale di 100 ore annue. 
  Le unita' sanitarie locali,  per  comprovate  ed  improcrastinabili
esigenze  di  servizio  e  previo  confronto  con  le  organizzazioni
sindacali, possono autorizzare prestazioni  di  lavoro  straordinario
per particolari e definite funzioni, posizione di lavoro o settori di
attivita' (guardia ecc.) in  deroga  al  limite  massimo  di  cui  al
precedente comma. 
  Il  lavoro  straordinario  puo',  a  richiesta  del  dipendente   e
compatibilmente con le esigenze di servizio,  essere  compensato  con
riposi sostitutivi. 
  Non sono compresi nel tetto di cui  al  secondo  comma  le  ore  di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo  in  servizio  per
pronte   disponibilita',   comando   per   esigenze   di    servizio,
partecipazione a' riunioni di organi  collegiali,  partecipazione  ad
attivita' concorsuali ove non diano luogo ad altre forme di compenso. 
  In attesa della definizione intercompartimentale  della  disciplina
unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3
mesi dalla stipula dell'ultimo accordo  di  lavoro  del  settore  del
pubblico  impiego  e  comunque  e  non  oltre  6  mesi   dalla   data
dell'entrata in vigore del presente accordo, al fine del  superamento
della situazione disomogenea dei settori di provenienza del personale
del  Servizio  sanitario  nazionale,  viene  adottata  per  tutto  il
personale di cui sopra la  normativa  concernente  i  limiti  massimi
consentiti prevista dall'art.  11  dell'accordo  nazionale  unico  di
lavoro del settore ospedaliero del 17 febbraio 1979. 
  A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica che approva il presente accordo nazionale  di  lavoro,  la
misura oraria del compenso per il lavoro straordinario e' determinata
dalla seguente formula: 
    

            stipendio tabellare iniziale mensile + I.I.S. mensile
                      (al 1  gennaio 1983) + rateo 13ยช
            ------------------------------------------------------
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  Per il lavoro straordinario  prestato  in  orario  notturno  o  nei
giorni  considerati  festivi  per  legge  la  misura   oraria   cosi'
determinata e'  maggiorata  del  30%;  per  il  lavoro  straordinario
prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per  legge
la maggiorazione e' del 50%. Ai medici a tempo definito  compete  per
il lavoro straordinario  reso  oltre  l'orario  d'obbligo  la  stessa
tariffa spettante ai corrispondenti medici a tempo pieno.