Art. 8. Assenze per malattia Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. Per quanto concerne le modalita' della richiesta degli accertamenti, della concessione dell'aspettativa o del congedo straordinario, nonche' le visite di controllo, si applica la normativa vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale iscritto all'I.N.A.I.L., o ad altre forme di assicurazione il cui contributo o premio sia a totale carico dell'amministrazione, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dagli istituti assicurativi a titolo di indennita' temporanea per i periodi di assenza. Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge, il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario.