(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
                        Assenze per malattia 

 
    

 
   Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare 
servizio deve darne comunicazione  tempestiva  all'amministrazione  e
trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. 
  Per  quanto   concerne   le   modalita'   della   richiesta   degli
accertamenti,  della  concessione  dell'aspettativa  o  del   congedo
straordinario,  nonche'  le  visite  di  controllo,  si  applica   la
normativa vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3  del  10  gennaio
1957 e n. 686 del  3  maggio  1957,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  Per il personale iscritto  all'I.N.A.I.L.,  o  ad  altre  forme  di
assicurazione  il  cui  contributo  o  premio  sia  a  totale  carico
dell'amministrazione, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle  somme
percepite dal dipendente dagli  istituti  assicurativi  a  titolo  di
indennita' temporanea per i periodi di assenza. 
  Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta  ad  infortunio  sul
lavoro o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge,
il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario.