(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                          Congedo ordinario 

 
  Il dipendente ha diritto, per  ogni  anno  solare,  ad  un  congedo
ordinario di 30 giorni lavorativi; per  il  personale  sottoposto  al
rischio di radiazioni ionizzanti il suddetto congedo e' aumentato  di
15 giorni. 
  Il dipendente ha anche diritto per ciascun  anno,  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1977, n. 937, a  due  giornate  da  aggiungersi  al
congedo ordinario nonche' a quattro giornate di permesso  retribuito,
da fruirsi entro  l'anno  solare;  qualora  le  quattro  giornate  di
permesso di cui sopra non  possano  essere  fruite  per  esigenze  di
servizio  nell'arco  dell'anno  solare  cui  si   riferiscono,   sono
forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde. 
  Il godimento del congedo ordinario  avverra'  in  modo  programmato
nelle forme che saranno definite  dall'amministrazione  tenuto  conto
delle necessita' di garantire, comunque,  a  tutti  i  dipendenti  un
periodo di 15 giorni nel periodo estivo. 
  Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su  6
giorni settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere
fatto con riferimento a giornate lavorative di 6 ore e 20 minuti  per
i dipendenti  con  orario  settimanale  di  38  ore  e  di  4,45  ore
rispettivamente per i medici a tempo definito con orario di 28,30 ore
e di ore 3,10 per i dipendenti ad orario di 19 ore. 
  Il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio di ogni  anno  ha
diritto di usufruire  di  un  numero  di  giornate  proporzionale  al
periodo di servizio che prestera' nell'anno. 
  Il congedo ordinario e' irrinunciabile e non e' monetizzabile. 
  Il godimento del  congedo  entro  l'anno  puo'  essere  rinviato  o
interrotto per eccezionali esigenze  di  servizio;  in  tal  caso  il
dipendente ha diritto alla fruizione dei congedi non goduti entro  il
primo semestre dell'anno successivo. 
  La fruizione  del  congedo  ordinario  e'  interrotta  in  caso  di
ricovero  ospedaliero   o   gravi   malattie   od   infortuni   gravi
adeguatamente   documentati   e   comunque   comportanti    attestata
incapacita' lavorativa. 
  Ai fini  del  computo  delle  ferie  la  settimana  va  considerata
comunque su 6 giornate lavorative.