Art. 2.

  1.  Nel  caso  in  cui  i  contratti  collettivi aziendali riducano
stabilmente   l'orario   di   lavoro,   anche   con  riduzione  della
retribuzione,   al  fine  di  incrementare  gli  organici  attraverso
l'assunzione,  contestualmente programmata nel numero e nei tempi, di
lavoratori  di  eta'  compresa  tra  i  quindici e ventinove anni, ai
datori  di  lavoro  e'  concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo
indeterminato sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni
mensilita'  di  retribuzione  ad  esso  corrisposta,  un contributo a
carico   della  gestione  dell'assicurazione  per  la  disoccupazione
involontaria,  pari,  per  i primi dodici mesi, al 15 per cento della
retribuzione  prevista  dal  contratto collettivo di categoria per il
livello  di  inquadramento.  Per  ciascuno dei due anni successivi il
predetto  contributo  e'  ridotto  rispettivamente  al  10 e al 5 per
cento.
  2.  Il  contributo  puo'  essere  conguagliato dai datori di lavoro
all'atto  del  pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
  3.  Non  beneficiano  del contributo di cui al precedente comma 1 i
datori  di  lavoro  che,  nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni
abbiano  proceduto  a riduzioni di personale ovvero a sospensioni del
lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
  4.  I  contratti  collettivi  di  cui al precedente comma 1 possono
prevedere  che le assunzioni programmate siano destinate a lavoratori
di eta' superiore ai ventinove anni.
  5.  I  contratti  collettivi  di  cui  al precedente comma 1 devono
essere   depositati  presso  l'ispettorato  provinciale  del  lavoro.
L'attribuzione  del  contributo  e'  subordinata all'accertamento, da
parte  dell'Ispettorato  del  lavoro,  della  corrispondenza  tra  la
riduzione   concordata   dell'orario   di   lavoro  e  le  assunzioni
effettuate.
  6.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato  per  l'anno  1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante
utilizzazione,  fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie
di  gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto
dell'attuazione del precedente articolo 1.