Art. 2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione della retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso l'assunzione, contestualmente programmata nel numero e nei tempi, di lavoratori di eta' compresa tra i quindici e ventinove anni, ai datori di lavoro e' concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilita' di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo e' ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento. 2. Il contributo puo' essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 3. Non beneficiano del contributo di cui al precedente comma 1 i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni del lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 4. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 possono prevedere che le assunzioni programmate siano destinate a lavoratori di eta' superiore ai ventinove anni. 5. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo e' subordinata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. 6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.