Art. 3.

  1.  I lavoratori di eta' compresa tra i quindici e i ventinove anni
possono  essere  assunti  nominativamente  dalle imprese e dagli enti
pubblici economici con contratto di formazione e lavoro di durata non
superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile.
  2. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro e
di   formazione  sono  stabiliti  mediante  progetti  di  formazione,
predisposti,  dalle  imprese  o  dagli enti pubblici economici o loro
consorzi  e  approvati  dalla  commissione regionale per l'impiego in
coerenza  con  la  legislazione regionale e nazionale e con le intese
eventualmente  raggiunte  con i sindacati nazionali o locali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
I  predetti  progetti,  nel  caso  in  cui  interessino  piu'  ambiti
regionali  ovvero  non  sia intervenuta, nel termine di trenta giorni
dalla   loro   presentazione,   la  deliberazione  della  commissione
regionale   per   l'impiego,  sono  sottoposti  all'approvazione  del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale il quale delibera
sentito  il  parere  della commissione centrale per l'impiego. Per la
realizzazione  dei  programmi formativi le imprese, gli enti pubblici
economici  e  i  loro  consorzi  possono stipulare convenzioni con le
regioni.
  3.  I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere
predisposti   in   conformita'   ai  regolamenti  comunitari  e  sono
finanziati  dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge
21  dicembre  1978,  n.  845, secondo le modalita' di cui all'art. 27
della stessa legge.
  4.  Per  i  lavoratori  assunti  ai  sensi  dei commi precedenti si
applicano  le  norme  in  materia  di contributi per le assicurazioni
sociali  di  cui  alla  legge  19  gennaio  1955, n. 25, e successive
modificazioni.
  5.  Al  termine  del  rapporto  i  datori  di  lavoro attestano sul
libretto  di  lavoro  l'attivita'  svolta  ed  i  risultati formativi
conseguiti dal lavoratore.
  6.  I  lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  7. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento
puo'  essere  convertito  in  rapporto  a  tempo indeterminato, ferma
restando  l'utilizzazione  del lavoratore in attivita' corrispondenti
alla formazione conseguita.
  8.  I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di formazione e
lavoro,  entro  dodici  mesi  dalla  cessazione  del rapporto possono
essere  assunti  a tempo indeterminato dal medesimo o da altro datore
di  lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita'
corrispondenti alla formazione conseguita.
  9.  I  datori  di  lavoro  iscritti agli albi professionali possono
assumere  con  il  contratto  di  cui al precedente comma 1 quando il
progetto  di  formazione venga predisposto dagli ordini professionali
ed  autorizzato in conformita' a quanto previsto dal precedente comma
2 Trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo.
  10. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente
comma  2  siano  relativi  ad  attivita'  direttamente collegate alla
ricerca  scientifiche o tecnologica, essi sono approvati dal Ministro
per  il  coordinamento  delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica,   di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale.  I predetti progetti formativi possono prevedere
una   durata  del  contratto  di  formazione  e  lavoro  superiore  a
ventiquattro mesi.
  11.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative per la
ricerca   scientifica   e   tecnologica,  ai  fini  della  formazione
professionale  prevista  dai  progetti di cui al precedente comma 10,
utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,  gli strumenti e i relativi
mezzi  finanziari  previsti  nel  campo  della  ricerca  finalizzata,
applicata  e  di  sviluppo  tecnologico, secondo linee programmatiche
approvate dal CIPE.
  12.  Le  regioni  nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci
possono  organizzare,  d'intesa  con  le organizzazioni sindacali dei
lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente rappresentative,
attivita'  di  formazione  professionale  che  prevedano  periodi  di
formazione  in  azienda.  Per  il  periodo di formazione i lavoratori
hanno  diritto  alle  prestazioni  sanitarie  previste dalla legge 23
dicembre  1978,  n.  833, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche',  attraverso  apposite convenzioni stipulate tra le regioni e
l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
lavoro,  alle  prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  sei mesi dal
termine  dell'attivita'  formativa,  le  imprese  hanno  facolta'  di
assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attivita'.
  13. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia
richiesto il possesso di apposito titolo di studio questo costituisce
requisito  per  la  stipulazione del contratto di formazione e lavoro
finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.