Art. 3. 1. I lavoratori di eta' compresa tra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile. 2. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti, dalle imprese o dagli enti pubblici economici o loro consorzi e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni. 3. I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari e sono finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. 4. Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 5. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. 6. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 7. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. 8. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. 9. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal precedente comma 2 Trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo. 10. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca scientifiche o tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. 11. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 10, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE. 12. Le regioni nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attivita' di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attivita' formativa, le imprese hanno facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attivita'. 13. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.