Art. 4. 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista dei lavoratori a tempo parziale. 2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario giornaliero o settimanale o mensile o annuale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro. 3. La contrattazione collettiva, anche aziendale, puo' stabilire: a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; c) le modalita' temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2. 5. La retribuzione minima oraria da assumere quali base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti pei i lavoratori a tempo parziale e' pari ad un sesto della retribuzione minima giornaliera. 6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. 7. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 8. Il secondo comma dell'articolo 26, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e' sostituito dal seguente: "Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2". 9. In caso di inabilita' permanente di grado non inferiore al venti per cento, la rendita da infortunio e' liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla con trattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. 10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentite il lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. 11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonche' della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale. 13. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e' tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi. 14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 300.000. 15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.