Art. 4.

  1.  I  lavoratori  che  siano  disponibili  a svolgere attivita' ad
orario  inferiore  rispetto a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi  di lavoro possono chiedere di essere iscritti in apposita
lista  di  collocamento.  L'iscrizione  nella  lista dei lavoratori a
tempo  parziale  non  e'  incompatibile  con l'iscrizione nella lista
ordinaria  di  collocamento.  Il  lavoratore  che venga avviato ad un
lavoro a tempo parziale puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella
prima  o seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista dei
lavoratori a tempo parziale.
  2.  Il  contratto  di  lavoro  a tempo parziale deve stipularsi per
iscritto.   In   esso   devono  essere  indicate  le  mansioni  e  la
distribuzione  dell'orario  giornaliero  o  settimanale  o  mensile o
annuale.  Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni
al competente ispettorato provinciale del lavoro.
  3.  La  contrattazione collettiva, anche aziendale, puo' stabilire:
a)  il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati
a  tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; b)
le  mansioni  alle  quali  possono  essere adibiti lavoratori a tempo
parziale;  c) le modalita' temporali di svolgimento delle prestazioni
a tempo parziale.
  4.  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi espressamente
giustificata  con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e'
vietata  la  prestazione  da parte dei lavoratori a tempo parziale di
lavoro  supplementare  rispetto  a  quello  concordato  ai  sensi del
precedente comma 2.
  5.  La retribuzione minima oraria da assumere quali base di calcolo
dei contributi previdenziali dovuti pei i lavoratori a tempo parziale
e' pari ad un sesto della retribuzione minima giornaliera.
  6.  Gli  assegni  familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale
per  l'intera  misura  settimanale  in  presenza  di  una prestazione
lavorativa   settimanale   di  durata  non  inferiore  al  minimo  di
ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi
rapporti   di  lavoro.  In  caso  contrario  spettano  tanti  assegni
giornalieri   quante   sono  le  giornate  di  lavoro  effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
  7.  Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli
effetti  dell'articolo  20  del testo unico delle norme sugli assegni
familiari  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli
assegni   familiari   sono   corrisposti  direttamente  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  8.  Il  secondo comma dell'articolo 26, del testo unico delle norme
sugli  assegni  familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e' sostituito dal seguente:
  "Il  contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell'art. 2".
  9. In caso di inabilita' permanente di grado non inferiore al venti
per  cento,  la  rendita  da  infortunio e' liquidata al lavoratore a
tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla
con trattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo pieno.
  10.  Su  accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato
dall'ufficio   provinciale   del   lavoro   sentite   il   lavoratore
interessato,   e'   ammessa,   fermo  restando  quanto  previsto  dai
precedenti  commi  2  e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
  11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, si computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente   all'orario   effettivamente  svolto  l'anzianita'
inerente   ai  periodi  di  lavoro  a  tempo  parziale.  La  predetta
disposizione  trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro
successivi  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  12.  Ai  fini  della  qualificazione  dell'azienda,  dell'accesso a
benefici  di  carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi
nonche'  della  legge  2  aprile  1968,  n. 482, i lavoratori a tempo
parziale  sono  computati  nel  numero complessivo dei dipendenti, in
proporzione  all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie
effettuate  nell'azienda con arrotondamento all'unita' della frazione
di orario superiore alla meta' di quello normale.
  13.  Il  datore  di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo
parziale  in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma
3   e'  tenuto  al  pagamento  a  favore  della  gestione  contro  la
disoccupazione  della  somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro
svolto da ciascuno di essi.
  14.  Il  datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui
al precedente comma 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa di
cui  al comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di
comunicazione  previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al pagamento
a  favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire
300.000.
  15.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non trovano
applicazione nei confronti degli operai agricoli.