Art. 5. 1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali e' prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi. 2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva. 3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.