Art. 5.

  1.  I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato
lavoratori  per  i  quali e' prescritta la richiesta numerica possono
inoltrare  richiesta  nominativa di avviamento per il 50 per cento di
essi.
  2.  Le  richieste  nominative  di  cui al precedente comma 1 devono
essere   inoltrate   contestualmente  alle  corrispondenti  richieste
numeriche.  Nel  caso  di  richieste  singole  o  dispari  ovvero  di
cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione
avviene con la richiesta successiva.
  3.  Resta  ferma  ogni  altra  disposizione  vigente  in materia di
assunzioni con richiesta nominativa.