Art. 16.
Modifiche alla legge istitutiva  dell'albo  nazionale degli agenti di
                            assicurazione

  Alla  legge  7  febbraio  1979,  n.  48, sono apportate le seguenti
modifiche:
    1) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3. - L'esercizio diretto o indiretto dell'attivita' di agenti
di  assicurazione,  compresa la partecipazione finanziaria a societa'
esercenti tali attivita', e' precluso ai mediatori di assicurazione o
riassicurazione,  denominati  anche  brokers, ed agli enti pubblici e
loro dipendenti";
    2) alla lettera c) dell'articolo 4, dopo le parole:
  "contro il patrimonio", sono aggiunte le seguenti: "per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un
anno o nel massimo a tre anni";
    3)  al  numero  1)  dell'articolo  5, dopo le parole: "pubblica o
privata",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di una impresa prevista
dall'articolo  5  della  legge  istitutiva dell'albo dei mediatori di
assicurazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 novembre 1984

                               PERTINI

                                      CRAXI - ALTISSIMO - VISENTINI -
                                                       ROMITA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI