Art. 16. Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche: 1) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - L'esercizio diretto o indiretto dell'attivita' di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a societa' esercenti tali attivita', e' precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti"; 2) alla lettera c) dell'articolo 4, dopo le parole: "contro il patrimonio", sono aggiunte le seguenti: "per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni"; 3) al numero 1) dell'articolo 5, dopo le parole: "pubblica o privata", sono aggiunte le seguenti: "o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 novembre 1984 PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - VISENTINI - ROMITA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI