Art. 9. Sanzioni e radiazione dall'albo Le persone che svolgono l'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto della provincia in cui e' stata commessa l'infrazione o, nel caso in cui questa sia stata commessa nel territorio di piu' province, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravita', si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo; b) censura; c) radiazione dall'albo. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; e' motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La censura e' disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo. Di essa e' data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attivita' di mediatore ed e' inflitta per fatti di particolare gravita'; di essa e' data comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una societa' dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso.