Art. 9. 
                   Sanzioni e radiazione dall'albo 
 
  Le persone che svolgono l'attivita' di mediatore di assicurazione o
riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo  3
o che, essendovi iscritte, operano in violazione  delle  disposizioni
della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento  del  premio
di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in
violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle
imprese assicuratrici  o  riassicuratrici  che  accettino  mediazioni
assicurative da soggetti che operino  in  violazione  della  presente
legge. Le sanzioni amministrative sono irrogate  dal  prefetto  della
provincia in cui e' stata commessa l'infrazione o, nel  caso  in  cui
questa sia stata  commessa  nel  territorio  di  piu'  province,  dal
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Per  il
relativo procedimento si applicano le  disposizioni  contenute  negli
articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. 
  Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo
di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravita', si
procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti
sanzioni disciplinari: 
    a) richiamo; 
    b) censura; 
    c) radiazione dall'albo. 
  Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; e' 
motivato  ed  inflitto  per  lievi  trasgressioni.  Viene  notificato
all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
La censura e' disposta per rilevanti manchevolezze. Viene  notificata
all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo. Di  essa  e'  data
comunicazione entro quindici giorni anche alla camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 
  La radiazione determina  la  decadenza  immediata  dal  diritto  di
esercitare l'attivita' di mediatore  ed  e'  inflitta  per  fatti  di
particolare gravita'; di essa e' data  comunicazione  con  le  stesse
modalita' di cui  al  comma  precedente  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente  per  territorio.  La
radiazione di una societa' dalla sezione seconda  dell'albo  comporta
l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla  sezione
prima dell'albo stesso.