Art. 11.

  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  7 della legge 10 giugno
1982,  n. 361, per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981
ammissibili  al  contributo,  nei limiti posti dallo stesso articolo,
devono  intendersi  tutte  le  iniziative  che  rientrano  tra quelle
previste dall'articolo 2 della legge stessa.
  Nell'articolo  7  della  legge  10  giugno  1982, n. 361, le parole
"entro  ventiquattro  mesi"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro
trenta mesi".