Art. 11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa. Nell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".