Art. 12.

  Per  le  iniziative tese alla realizzazione di nuove costruzioni, i
cui  lavori  abbiano  inizio  successivamente alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  obbligazioni  finanziarie  delle
imprese  di  cui  all'articolo  1, primo comma, della legge 10 giugno
1982,  n. 361, connesse al rimborso dei debiti contratti con istituti
ed  aziende  di  credito  nonche' al pagamento dei canoni relativi ad
operazioni  di  locazione  finanziaria,  possono essere assistite, in
misura  non  superiore  al  50  per cento, da garanzia solidale dello
Stato.
  I  presupposti,  le  condizioni  e  le  modalita' di rilascio della
garanzia  dello Stato di cui al precedente comma sono determinate con
decreto  del Ministro del tesoro, da emanarsi nel termine di due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.