Art. 12. Per le iniziative tese alla realizzazione di nuove costruzioni, i cui lavori abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le obbligazioni finanziarie delle imprese di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, connesse al rimborso dei debiti contratti con istituti ed aziende di credito nonche' al pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria, possono essere assistite, in misura non superiore al 50 per cento, da garanzia solidale dello Stato. I presupposti, le condizioni e le modalita' di rilascio della garanzia dello Stato di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.