Art. 13. E' istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo centrale di garanzia per la copertura di rischi connessi alle operazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 12. Il Fondo di cui al comma precedente e' amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, composto di sei membri, di cui due designati dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della marina mercantile, uno dalla FINMARE, uno dall'Associazione bancaria italiana (ABI) ed uno dalla Confederazione italiana armatori liberi (CONFITARMA). Il presidente del Comitato e' scelto tra i membri designati dal Ministro del tesoro ed in caso di parita' prevale il suo voto. Il Comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalita' degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonche' in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso. Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia di cui al primo comma del presente articolo.