Art. 13.

  E'  istituito  presso  il Ministero del tesoro il Fondo centrale di
garanzia  per  la copertura di rischi connessi alle operazioni di cui
ai precedenti articoli 4 e 12.
  Il  Fondo di cui al comma precedente e' amministrato da un Comitato
nominato  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il
Ministro  della marina mercantile, composto di sei membri, di cui due
designati  dal  Ministro  del  tesoro,  uno dal Ministro della marina
mercantile,   uno   dalla  FINMARE,  uno  dall'Associazione  bancaria
italiana  (ABI)  ed uno dalla Confederazione italiana armatori liberi
(CONFITARMA).  Il  presidente  del  Comitato  e'  scelto tra i membri
designati  dal  Ministro  del tesoro ed in caso di parita' prevale il
suo voto.
  Il  Comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare
in  ordine  ai  criteri  ed alle modalita' degli interventi del Fondo
centrale  di  garanzia, nonche' in ordine ai limiti di intervento del
Fondo stesso.
  Le  spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del Fondo
centrale di garanzia di cui al primo comma del presente articolo.