Art. 14.

  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  precedente  articolo  13 e'
costituita:
    a) dall'apporto di lire 20 miliardi da parte dello Stato;
    b)  dagli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie del
fondo stesso;
    e)  dalle  somme  che gli istituti ed aziende di credito dovranno
versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che
gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare,
una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei
finanziamenti concessi;
    d)  dai  contributi  degli  istituti  ed  aziende  di credito che
saranno  determinati  dal  Comitato  di  cui all'articolo precedente,
sull'ammontare  complessivo  delle  operazioni  in  essere  alla fine
dell'anno precedente, con esclusione della rivalsa sul committente;
    e)  dagli  eventuali  contributi  di enti pubblici e privati o di
associazioni, interessati allo sviluppo dei traffici marittimi.