Art. 15. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal presente titolo devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine. Trascorsi due anni dalla data di sospensione del contributo di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione indicata al primo comma, sara' dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme gia percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione della decadenza, aumentato di due punti.