Art. 15.

  Le  imprese  che  beneficiano  dei contributi previsti dal presente
titolo  devono  presentare  annualmente  al  Ministero  della  marina
mercantile,  a  partire  dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio
approvato  dagli  organi  statutari o, per i soggetti non tenuti alla
redazione del bilancio, le risultanze contabili.
  La  mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili
entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono,
comporta   la  sospensione  della  corresponsione  del  contributo  a
decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine.
  Trascorsi  due anni dalla data di sospensione del contributo di cui
al  precedente  comma, qualora non venga presentata la documentazione
indicata  al  primo  comma,  sara'  dichiarata  con provvedimento del
Ministro  della marina mercantile la decadenza dal contributo, con il
conseguente  obbligo  di  restituzione  delle  somme  gia  percepite,
maggiorate  degli  interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale
di  sconto  in  vigore alla data della dichiarazione della decadenza,
aumentato di due punti.