Art. 16. Le imprese armatoriali che abbiano presentato istanza di contribuzione ai sensi della legge 25 maggio 1978, n. 234, in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione del contributo, possono rinunciare alla predetta contribuzione e richiedere per la medesima iniziativa la corrispondente provvidenza di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 361. La relativa istanza accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia al contributo di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 234, deve essere presentata nel, termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.