Art. 16.

  Le   imprese   armatoriali   che   abbiano  presentato  istanza  di
contribuzione  ai  sensi  della  legge  25  maggio  1978,  n. 234, in
relazione  alle  quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  non  sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione
del  contributo,  possono  rinunciare  alla  predetta contribuzione e
richiedere  per  la medesima iniziativa la corrispondente provvidenza
di  cui  alla  legge  10  giugno  1982,  n.  361. La relativa istanza
accompagnata  dalla  dichiarazione  di  rinuncia al contributo di cui
alla  legge  25  maggio  1978,  n.  234,  deve essere presentata nel,
termine  perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.