Art. 18.

  L'articolo  1  della  legge  14  agosto  1982, n. 600, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Al  fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle
imprese  che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio
conto,  in  un  cantiere  nazionale  o  di  un  Paese della Comunita'
economica  europea,  navi  a  scafo  metallico  di  stazza  lorda non
inferiore  a  150  tonnellate,  iscritte  da  almeno  tre  anni nelle
matricole  o  nei  registri  di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione,  abbinando  a  detta  operazione la costruzione di nuove
unita',  possono  essere concessi i benefici previsti dal primo comma
del successivo articolo 2.
  Per  avere  titolo  a detti benefici le imprese interessate debbono
demolire  un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o superiore
al  doppio  del  tonnellaggio,  calcolato  anch'esso in tonnellate di
stazza  lorda  compensata,  del  naviglio  di  nuova  costruzione  da
commettere  o  da  acquistare,  entro  il 31 dicembre 1986, presso un
cantiere  nazionale  o di un Paese della Comunita' economica europea,
sempre che le nuove costruzioni siano:
    a)  navi  di  stazza  lorda  non inferiore a 150 tonnellate; tale
limite  e'  ridotto  a  75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a
tecnologia  avanzata  per  trasporto  di  passeggeri,  nonche' per le
unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata
alla  laguna  di  Venezia  che  sono  destinate  al pubblico servizio
lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
    b)  rimorchiatori  e  spintori con apparato motore di potenza non
inferiore  a  500  cavalli  vapore,  nonche' draghe semoventi a scafo
metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
    c) galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni
antinquinamento,  unita'  per  ricerche  nonche'  per lavori in mare,
tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
    Sono   escluse   le  costruzioni  militari,  da  diporto,  quelle
effettuate  per  conto  dello  Stato,  nonche'  le  unita'  abilitate
esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
    Alle  imprese che fanno effettuare lavori di trasformazione in un
cantiere  nazionale  o di un Paese della Comunita' economica europea,
di  navi  a  scafo  metallico  di  stazza lorda non inferiore a 1.000
tonnellate,  iscritte  da  almeno  tre  anni  nelle  matricole di cui
all'articolo   146  del  codice  della  navigazione,  possono  essere
concessi  i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della
presente   legge,  sempreche'  le  imprese  interessate  stipulino  i
relativi contratti entro il 30 giugno 1986.
    Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2
le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate
su  navi  abilitate  esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
delle  rade,  quelle  su  unita'  da diporto, nonche' su navi che non
siano  in  possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta
classe del Registro italiano navale.
    Le  navi  o  i  galleggianti  per la cui costruzione o per la cui
trasformazione  vengono  erogati  i benefici previsti dall'articolo 2
della  presente  legge,  devono essere iscritti nelle matricole o nei
registri nazionali.
    In  caso  di  cancellazione  per  vendita  all'estero  di  unita'
costruite  o  trasformate,  intervenuta, per le prime, entro i cinque
anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla
data  di  ultimazione  dei lavori, i proprietari decadono dall'intero
beneficio  e  sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli
interessi  calcolati  sulla  base  del  tasso  ufficiale di sconto in
vigore  alla  data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due
punti.
    Ai  fini  della concessione dei benefici previsti dal primo comma
dell'articolo  2  della  presente  legge,  la  perdita del naviglio a
seguito  di  naufragio,  incendio  o altra causa accidentale, purche'
avvenuta  in  data  non  antecedente al 1 gennaio 1984, e' equiparata
alla volontaria demolizione".
  Alle imprese che hanno fatto effettuare, dopo la data di entrata in
vigore  della  legge 14 agosto 1982, n. 600, lavori di trasformazione
in  un  cantiere  nazionale  o  di un Paese della Comunita' economica
europea,  di  navi  a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a
1.000  tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui
all'articolo   146  del  codice  della  navigazione,  possono  essere
concessi  i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della
legge  14  agosto  1982, n. 600, come integrato dall'articolo 7 della
legge  26  luglio  1984,  n.  396,  sempre che le imprese interessate
abbiano  stipulato i relativi contratti entro il 31 dicembre 1983. Si
applicano  le  esclusioni  previste dall'ultimo comma dell'articolo 1
della  legge  14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'articolo 6,
ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 396.
  Le  imprese che, prima dell'entrata in vigore della presente legge,
hanno  gia'  definito i piani di demolizione ai sensi dell'articolo 3
della  legge 14 agosto 1982, n. 600, possono far riferimento, ai soli
fini della determinazione della stazza lorda compensata della nave da
costruire,  prevista  dal  secondo comma dell'articolo 1 della stessa
legge,  al  regolamento  di  stazza  vigente alla data di stipula del
contratto di costruzione.