Art. 19. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire puo' essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo e' elevato fino a lire 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge; con tali norme sara' parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. In ogni caso il contributo e' riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda compensata da demolire doppio di quello da costruire. Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata della unita' da trasformare puo' essere concesso un contributo di L. 25.000; detto contributo e' elevato a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. Il contributo non puo' in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile".