Art. 19.

  L'articolo  2  della  legge  14  agosto  1982, n. 600, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Per  ogni  tonnellata  di  stazza lorda compensata del naviglio da
demolire  puo'  essere  concesso  un  contributo  di L. 50.000. Detto
contributo  e'  elevato  fino a lire 100.000 per tonnellata di stazza
lorda  compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base
di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi
dell'articolo  8 della presente legge; con tali norme sara' parimenti
fissata  la  definizione  convenzionale di tonnellata di stazza lorda
compensata,  ai  fini dell'applicazione della presente legge. In ogni
caso  il  contributo  e'  riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda
compensata da demolire doppio di quello da costruire.
  Per  ogni  tonnellata  di  stazza  lorda compensata della unita' da
trasformare  puo'  essere  concesso un contributo di L. 25.000; detto
contributo  e'  elevato  a  L.  50.000 per tonnellata di stazza lorda
compensata  in  funzione  della  minore eta' della nave sulla base di
coefficienti  che  saranno  fissati  dalle norme da emanarsi ai sensi
dell'articolo  8 della presente legge. Il contributo non puo' in ogni
caso  risultare  superiore  al  6  per cento del prezzo dei lavori di
trasformazione   ritenuto   congruo   dal   Ministero   della  marina
mercantile".