Art. 20.

  L'articolo  3  della  legge  14  agosto  1982, n. 600, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Le  imprese  che  intendono  beneficiare  dei contributi di cui al
primo comma dell'articolo 2 della presente legge devono presentare al
Ministero  della marina mercantile domanda corredata dal contratto di
commessa  della unita' da costruire o di prima vendita dell'unita' da
acquistare.
  A   pena   di   decadenza,  entro  dodici  mesi  dall'inizio  della
costruzione  del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli
interessati  devono  definire il piano di demolizione presentando gli
estratti  matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati
di stazza.
  L'ultimazione  dei  lavori  di  costruzione  deve avvenire entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine
puo'  essere  prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso
di   ritardo   non  imputabile  al  committente  ovvero  per  ragioni
esclusivamente  di  ordine  tecnico in relazione alle caratteristiche
della costruzione navale.
  In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento
globale  dei  lavori  della  nuova costruzione navale e dei correlati
lavori  di  demolizione  possono  essere  corrisposti  tra  anticipi,
ciascuno  uguale  al  25  per  cento  del  contributo, risultante dal
provvedimento di concessione.
  Le  imprese  che  intendono  beneficiare  dei  contributi di cui al
secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono presentare
al  Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto
di  commessa  dei  lavori  di trasformazione, ovvero, in mancanza, da
copia  degli  ordinativi  dei  lavori  da  eseguire, sottoscritta per
accettazione  dall'esecutore  delle  opere,  o copia delle fatture di
spesa.
  I  lavori  di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno
1986  e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo,
entro  il  termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo
termine  puo'  essere  prorogato dal Ministro della marina mercantile
nel  caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni
esclusivamente  di  ordine  tecnico in relazione alle caratteristiche
della trasformazione.
  L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della
marina mercantile.
  I  documenti  per  la  liquidazione finale del contributo di cui al
primo  comma  dell'articolo 2, nonche' quelli per la liquidazione del
contributo  di  cui  al  secondo  comma dello stesso articolo, devono
essere  presentati,  a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione".