Art. 21.

  L'articolo  4  della  legge  14  agosto  1982, n. 600, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "E'  esclusa  dai  benefici  di  cui al primo comma dell'articolo 2
della presente legge la demolizione di:
    1)  navi  da  carico  secco o miste di eta' superiore a 25 anni e
quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
    2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
    3) navi fluviali e lacuali;
    4) navi di proprieta' dello Stato;
    5)  rimorchiatori  e  spintori  con  apparato  motore  di potenza
inferiore a 500 cavalli vapore".