Art. 25.

  Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale
e  all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai  fatti  commessi  a bordo delle navi adibite a crociera durante il
periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di
Suez.