Art. 27.

  Per  l'attuazione  della presente legge, e' autorizzata, per l'anno
1984, la spesa complessiva di lire 150 miliardi destinata quanto a:
    a) lire 125 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al
titolo I della presente legge;
    b) lire 20 miliardi, quale apporto al Fondo di garanzia di cui al
precedente articolo 13;
    c)  lire  5 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al
titolo III della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui
alla legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni.
  Per  gli  interventi  di  cui al titolo II della presente legge, e'
altresi'  autorizzato,  in  aggiunta  ai  limiti  di impegno previsti
dall'articolo  10  della  legge  10 giugno 1982, n. 361, il limite di
impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984.