Art. 27. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 150 miliardi destinata quanto a: a) lire 125 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo I della presente legge; b) lire 20 miliardi, quale apporto al Fondo di garanzia di cui al precedente articolo 13; c) lire 5 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo III della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni. Per gli interventi di cui al titolo II della presente legge, e' altresi' autorizzato, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984.