Art. 29. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - CARTA - ROMITA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI