Art. 29.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1984

                               PERTINI

                                                      CRAXI - CARTA -
                                                       ROMITA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI