Art. 3. Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo gli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, debba scadere un numero di rate di contributo di credito navale pari o inferiore a sei. Qualora le rate in scadenza siano superiori a sei ma inferiori a dieci, l'erogazione anticipata e' concessa limitatamente alla rata o alle rate eccedenti la sesta. Sono, inoltre, esclusi gli investimenti concernenti spintori, galleggianti, salvo che siano idonei ad attivita' di trasporto ed abbiano una capacita' di stiva superiore a 6.000 metri cubi, navi da pesca, unita' di proprieta' di imprese che godano delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e di proprieta' di imprese che godano delle provvidenze di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, limitatamente al naviglio destinato ai servizi disciplinati dalla legge stessa, nonche' i rimorchiatori con apparato motore di potenza inferiore a 1.700 CV. Sono, altresi', esclusi gli investimenti relativi a lavori di trasformazione e modificazione d'importo, ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, inferiore a 2 miliardi di lire, nonche' gli acquisti all'estero e le grandi riparazioni.