Art. 3.

  Sono  esclusi  dal  beneficio  di  cui  al  precedente articolo gli
investimenti  per  i  quali,  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  debba  scadere  un  numero di rate di contributo di
credito  navale  pari  o inferiore a sei. Qualora le rate in scadenza
siano  superiori  a sei ma inferiori a dieci, l'erogazione anticipata
e' concessa limitatamente alla rata o alle rate eccedenti la sesta.
  Sono,  inoltre,  esclusi  gli  investimenti  concernenti  spintori,
galleggianti,  salvo  che  siano  idonei ad attivita' di trasporto ed
abbiano  una capacita' di stiva superiore a 6.000 metri cubi, navi da
pesca,  unita'  di proprieta' di imprese che godano delle provvidenze
di  cui  all'articolo  8  della  legge  20  dicembre  1974, n. 684, e
successive modificazioni, e di proprieta' di imprese che godano delle
provvidenze  di  cui  alla legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive
modificazioni,   limitatamente   al  naviglio  destinato  ai  servizi
disciplinati dalla legge stessa, nonche' i rimorchiatori con apparato
motore di potenza inferiore a 1.700 CV.
  Sono,  altresi',  esclusi  gli  investimenti  relativi  a lavori di
trasformazione   e  modificazione  d'importo,  ritenuto  congruo  dal
Ministero  della  marina  mercantile, inferiore a 2 miliardi di lire,
nonche' gli acquisti all'estero e le grandi riparazioni.