Art. 4. Gli atti di cessione del contributo di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoperanti limitatamente alle rate anticipate in conformita' agli articoli precedenti. Per il pagamento, da parte del cedente, delle rate suddette opera la garanzia del Fondo di cui al successivo articolo 13. Le condizioni e le modalita' della prestazione della garanzia saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro.