Art. 4.

  Gli  atti  di  cessione  del contributo di cui alla legge 9 gennaio
1962,  n. 1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982,
n.  361, gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente
legge,   sono   inoperanti  limitatamente  alle  rate  anticipate  in
conformita' agli articoli precedenti.
  Per  il  pagamento, da parte del cedente, delle rate suddette opera
la garanzia del Fondo di cui al successivo articolo 13.
  Le  condizioni  e  le  modalita'  della  prestazione della garanzia
saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro.