Art. 7. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e' sostituito dal seguente: "Il contributo e' elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unita': 1) navi traghetto e navi per carico secco con piu' di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio; 2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda; 3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda; 4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984; 5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonche' unita' da ricerche".