Art. 7.

  Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  contributo  e'  elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e
per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel
caso   di   lavori   relativi   alla  costruzione,  trasformazione  e
modificazione dei seguenti tipi di unita':
    1)  navi  traghetto e navi per carico secco con piu' di un ponte,
navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose,
navi  per  servizio  Feeder,  inferiori a 10.000 tonnellate di stazza
lorda,  qualora  stazzate  in  base alla Convenzione di Londra del 23
giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958;
    per  le  navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto
congiunto  di  passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di
tonnellaggio;
    2)  navi  da  carico  liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000
tonnellate di stazza lorda;
    3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;
    4)  navi  da  passeggeri,  adibite a crociera, i cui lavori siano
iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984;
    5)  navi  ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse
energetico,  qualora  si  tratti  di  costruzione  di navi o di mezzi
nautici ad avanzata tecnologia nonche' unita' da ricerche".