Art. 8.

  All'articolo  2,  primo  comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
  "d)  unita'  a  scafo  metallico di stazza lorda non inferiore a 75
tonnellate,  abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna
di  Venezia,  destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il
trasporto di passeggeri o di automezzi".