Art. 8. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi".